Responsabilità Civile Professionale

La Responsabilità Civile Professionale è un obbligo fissato dal D.P.R. 137/2012 , che garantisce il libero professionista dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a terzi, compresi i clienti.

Ecco una serie di garanzie che possono essere inserite nella polizza per personalizzare la copertura alle esigenze del Libero Professionista:

  • danni patrimoniali;
  • responsabilità civile contrattuale;
  • colpa lieve e colpa grave;
  • dolo dei dipendenti / collaboratori;
  • violazione della privacy;
  • sanzioni fiscali inflitte ai clienti dell’assicurato per errore del libero professionista;
  • costi e spese legali;
  • conduzione dello studio;
  • retroattività della copertura assicurativa;
  • perdita documenti;
  • diffamazione e ingiuria.

Lo studio legale internazionale Palma & Partners, offre le proprie competenze professionali ed accademiche per una tutela del Libero Professionista italiano (p.e. Architetti – Ingegneri – Dottori Commercialisti – Geometri – Periti Industriali- Medici – Avvocati – Revisori – Geologi – Agronomi – Periti Agrari – Società di Elaborazione Dati – Amministratori Condominiali -Biologi – Consulenti del lavoro – Ragionieri e Periti Commerciali – Tecnologi Alimentari –  appartenenti alle Professioni Regolamentate, etc.) dalle richieste di terzi, in Italia ed all’estero, e viceversa.

Art. 5 D.P.R. 137/2012  – Obbligo di Assicurazione
1.Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2.La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. (…).